Gazzetta Ufficiale 1 Maggio 2023

01.05.2023

Ordinanza Regia 1/2023

in materia di elezioni regie

Articolo 1

Le elezioni vengono decretate un mese prima della scadenza della legislatura del Senato del Regno in carica con un decreto del Sovrano, sentito il parere del Governo.

Sarà compito del Sovrano o della persona da Lui delegata avvisare tramite apposita e-mail, entro sette (7) giorni, i cittadini della pubblicazione del decreto. La mail inviata ai cittadini dovrà contenere tutte le indicazioni e le date relative alle elezioni.

Articolo 2

Nel corso del mese che porta alle elezioni, dovranno pervenire al Ministero degli Affari Interni i programmi e le liste elettorali, i cui candidati dovranno poi confermare la propria disponibilità. Le coalizioni devono presentare un programma elettorale unico.

I candidati al Senato del Regno presenti nelle liste elettorali devono essere presenti nella lista iscritti del partito di riferimento al momento della presentazione delle candidature. Le liste degli iscritti al partito devono essere conformi alle disposizioni previste dalle leggi ordinarie.

Articolo 3

Le votazioni saranno aperte tramite un annuncio da parte del Sovrano nel Ministero degli Interni.

Articolo 4

Il sistema elettorale non ha particolari descrizioni, né sono previsti soglie di sbarramento o premi di maggioranza fissi, bensì questi sono ancorati al risultato delle elezioni.

Il Sovrano, in quanto responsabile delle operazioni di ricezione, conservazione e conteggio dei voti è anche responsabile della ripartizione dei seggi scaturita dalle elezioni.

Per una maggior trasparenza, alla pubblicazione dei risultati il Sovrano riporterà i seguenti dati:

- numero degli aventi diritto al voto;

- numero e percentuale degli elettori che hanno espresso la volontà di non votare;

- numero e percentuale dei voti non validi;

- numero e percentuale dei voti validi.

Articolo 5

I cittadini possono sia votare un solo candidato in una sola lista, sia assegnare il proprio voto alla sola lista senza preferenza. In questo caso, i voti assegnati alla sola lista sono distribuiti in parti uguali ai candidati; qualora dopo l'equa divisione dei voti tra i candidati vi siano dei voti rimanenti,che non è dunque possibile assegnare in parti uguali ai candidati, questi sono distribuiti assegnando un voto ad ogni candidato partendo da quello in prima posizione, fino all'esaurimento di questi voti di resto, secondo la seguente tabella:

LISTA X- Voti assegnati alla lista senza preferenza: 13

Candidato A: Riceve quattro voti senza preferenza + 1 di resto

Candidato B: Riceve quattro voti senza preferenza

Candidato C: Riceve quattro voti senza preferenza

Il candidato della lista, che abbia ricevuto più voti viene eletto deputato in rappresentanza della sua lista di appartenenza, sempre che abbia superato la soglia di sbarramento calcolata dal Sovrano di elezione in elezione sulla base degli aventi diritto al voto, del numero di liste presentate e dei voti ricevuti da ogni lista.

I seggi sono assegnati alle liste elettorali.

Se si ha parità di voti tra un numero di possibili sostituti maggiore di quello dei seggi in palio, sarà compito del capo della lista a cui appartiene il seggio indicare chi debba subentrare prima della conclusione del giuramento del nuovo Senato del Regno. Se questa opzione non viene esercitata, si procede assegnando il seggio secondo l'ordine con cui i candidati comparivano nella lista elettorale.

In caso di esaurimento della lista elettorale i seggi non assegnati possono essere attribuiti ad altri iscritti al partito. Se non vi è questa possibilità, i seggi non assegnati rimangono congelati fino all'arrivo di altri iscritti a cui assegnarli, purché questi non siano stati candidati in altre liste alle elezioni che hanno prodotto la composizione attuale del Senato del Regno.

Articolo 6

Al termine delle elezioni il Sovrano avrà una settimana di tempo per conteggiare i voti e pubblicare i risultati elettorali con la ripartizione dei seggi.

Articolo 7

Alla formazione del nuovo Senato del Regno i deputati hanno il dovere di giurare fedeltà alla Costituzione.

Il giuramento dura 10 (dieci) giorni dalla formazione del Senato del Regno e si svolge nel Ministero degli Interni e con modalità scritta pubblica ad probationem.

Allo stesso modo tutti coloro cui vengono assegnate cariche istituzionali devono necessariamente effettuare il giuramento entro 10 (dieci) giorni dalla loro nomina. Coloro i quali non prestano giuramento non possono accedere alle cariche assegnate.

Ordinanza Regia 2/2023

in materia di competenze ministeriali

Capo I

Articolo 1

Il numero dei Ministeri è stabilito dalla Costituzione Regia, e può essere sottoposto a modifica secondo le modalità espresse all'art. 3 della presente legge.

Articolo 2

La creazione di altri Ministeri oltre quelli già indicati nella Costituzione determina una correzione obbligatoria da parte del Senato del Regno della Presente Legge.

Articolo 3

Si stabilisce che la creazione di nuovi Ministeri debba essere debitamente giustificata, per evitare contrasti circa le competenze già assegnate o sovrapposizione dei poteri.

Per questo motivo solo il Sovrano può decretare la creazione di un nuovo Dicastero, informandone prima il Senato del Regno e con la sua approvazione a maggioranza assoluta.

Anche il Senato del Regno ed il Governo possono proporre la creazione di nuovi Ministeri, con l'approvazione del Sovrano.

Articolo 4

Le materie di competenza dei vari Ministeri sono stabilite con la presente Legge, che le indica esplicitamente. Esse possono essere sottoposte a correzione solo tramite votazione del Sovrano del Regno e su richiesta del Ministro interessato.

Articolo 5

A decorrere dalla promulgazione della seguente legge, ogni nuova competenza che verrà a crearsi in futuro dovrà essere inserita tra le competenze del Ministero più adatto a gestirla.

Capo II

Articolo 1

Sono di competenza del Ministero degli Affari Interni:

- il controllo del corretto svolgimento delle funzioni del Senato del Regno e del Governo e della loro composizione;

- il controllo, puramente formale e senza implicazioni politiche, dell'operato dei partiti, dei programmi di governo e delle liste elettorali; la tutela dei partiti inattivi e il controllo sui cambi di dirigenza;

- la cura gli adempimenti preparatori ed organizzativi per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;

- il controllo delle scadenze delle cittadinanze passive o prive di contatto attivo su segnalazione del Sovrano;

- la gestione del Registro degli Enti Privati.

Articolo 2

Sono di competenza del Ministero della Cultura:

- la promozione di tutte le attività statali a carattere culturale ed identitario della Micronazione;

- il patrocinio di tutte le iniziative culturali ed identitarie;

- l'aggiornamento della storia e dell'enciclopedia regia;

- l'organizzazione e l'onoramento delle ricorrenze e festività regie;

- la tutela del patrimonio culturale regio;

- la promozione della lingua centumcellina;

- il Registro per le Produzioni coperte dal Diritto d'Autore.

- la gestione dell'immagine del Regno di Centumcellæ a scopo pubblicitario in ambiti virtuali e non;

- la propaganda per la ricerca di nuovi cittadini e la ricerca delle forme con le quali svolgere tale attività;

- Il controllo delle operazioni propagandistiche attuate presso forum e siti.

Articolo 3

Sono di competenza del Dicastero dell'Informatica:

- la cura dell'immagine pubblica delle piattaforme virtuali della Micronazione;

- la definizione e l'attuazione dei servizi tecnologici offerti dalla micronazione;

- la verifica e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti di piattaforme e servizi virtuali regi;

- il supporto all'aggiornamento dei contenuti delle piattaforme virtuali regie.

Articolo 4

Sono di competenza del Ministero dell'Informazione:

- l'informare i cittadini dei temi di Attualità Regia;

- redigere i testi delle Comunicazioni della Micronazione tramite Newsletter;

- la gestione dei Media statali del Regno e del Governo.

Articolo 5

Tutte le materie non esplicitamente inserite nella legge saranno di competenza del Ministero più idoneo ad occuparsene.

I Ministri possono concordare con le altre istituzioni le modalità più opportune per svolgere i loro compiti.

È fatto obbligo di aggiornare, proponendone la modifica in Senato del Regno, la presente legge nel caso di assegnazione di nuove competenze specifiche e permanenti, non consuetudinarie, ad un Ministero.

Ordinanza Regia 3/2023

in materia di partiti

Articolo 1

Tutti i cittadini possono fondare un proprio partito.

I partiti non possono avere programmi né compiere azioni in contrasto coi principi fondamentali della Costituzione Regia. Per fondare un partito è necessario comunicare: Nome, Sigla, Simbolo, Principi.

Articolo 2

Gli Enti Statali sono sotto il controllo dello Stato e devono sottostare alle disposizioni ed alle regolamentazioni di quest'ultimo.

Il loro controllo è affidato all'Autorità competente per le materie ed i servizi trattati e la gestione può variare in funzione ai rapporti tra chi dirige l'attività e i diretti superiori.

Articolo 3

Ogni partito può prevedere all'interno dei suoi principi organizzativi la modalità attraverso cui viene scelto un nuovo capo partito. La modalità deve essere espressa in modo chiaro e il testo deve essere registrato nella sede apposita presso il Ministero degli Interni affinché abbia valore legale. Nel caso in cui questa modalità non sia prevista, non sia pubblicata o non sia attuabile, verrà messa in atto la modalità sancita dalla presente legge.

Affinché vengano considerati nelle procedure legali ogni partito deve anche indicare esplicitamente nella propria sede la lista degli iscritti che ne fanno parte e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Le liste di partito, contrassegnate come "Lista Ufficiale degli Iscritti", devono presentare i nominativi degli iscritti allo stesso e la data di accettazione da parte della Dirigenza.

Le iscrizioni devono essere palesi, pubbliche ed effettuate direttamente dal cittadino interessato. Le liste non aggiornate o errate verranno considerate nulle.

Articolo 4

Nel caso un capo partito rientri in uno dei seguenti casi:

- si dimetta dalla carica;

- perda la cittadinanza;

- risulti passivo dalle attività del suo partito (ovvero si riscontri la mancata tangibile presenza pubblica del capopartito presso la sede virtuale del suo partito) da almeno 30 (trenta) giorni;

- risulti passivo presso il Senato del Regno nell'esercizio della sua attività di deputato da almeno 30 (trenta) giorni;

- risulti passivo, in caso di incarichi ministeriali, presso la sede virtuale del suo dicastero, o presso le sedi virtuali dei ministeri governativi se è Primo Ministro o Vice Primo Ministro da almeno 30 (trenta) giorni;

Il Ministero degli Interni avvia le procedure per la nomina di un nuovo capopartito.

Articolo 5

Per la nomina di un nuovo capopartito il Ministero degli Interni esegue le seguente procedura:

1) richiede, presso la sede virtuale del partito, se l'attuale capopartito intende mantenere la sua carica;

2) in caso di risposta positiva la procedura si interrompe ma viene riattivata qualora il capopartito prolunghi la sua assenza di altri 40 giorni, data in cui il capopartito verrà considerato automaticamente decaduto; in caso di risposta negativa o assenza di risposta entro 15 giorni il Ministro, nella medesima sede, concede agli iscritti altri 10 giorni entro i quali devono comunicare se intendono mantenere l'attuale capopartito o il nominativo di un nuovo capopartito, scelto all'unanimità, o l'avvio delle procedure interne per nominarlo, se indicate, le quali dovranno portare alla comunicazione, entro 1 (un) mese del nome del nuovo capopartito;

3) se non vi sono altri iscritti oppure non viene comunicato alcun nominativo entro i 10 giorni previsti o entro 1 mese dalla data di avvio delle procedure interne, viene inviato un avviso alla cittadinanza per cercare un nuovo capopartito;

4) dopo 1 (un) mese di attesa, se nessun cittadino si fa avanti, il partito viene chiuso e la sede virtuale dello stesso viene smantellata; il partito potrà comunque essere successivamente riaperto.

Articolo 7

Spetta alla Dirigenza del Partito rispondere di tutte le attività dei suoi membri compiute in suo nome e approvate dal Capo Partito, e stabilire chi debba ricoprire gli eventuali seggi nel Senato del Regno ottenuti con le elezioni, dando la priorità ai candidati che hanno ottenuto un numero maggiore di voti.

Articolo 8

Nel caso in cui un partito indipendente, in seguito all'inattività o all'abbandono di tutti i suoi membri, possegga seggi nel Senato del Regno questi non possono essere assegnati ad un eventuale cambio di dirigenza.

Articolo 9

Il Simbolo, la Sigla ed il Nome del partito sono proprietà dello stesso e dallo stesso possono essere modificati.

Ogni nuova dirigenza è tenuta a non stravolgere l'orientamento del partito.

Articolo 11

In caso di fusione tra due o più partiti che posseggono seggi nel Senato del Regno:

- se essi sono parte della stessa coalizione nella sua forma presentatasi alle elezioni, i seggi dei partiti coinvolti nella fusione confluiranno nel nuovo partito;

- se essi non sono parte della stessa coalizione nella sua forma presentatasi alle elezioni, il partito nato dalla fusione perde eventuali seggi e diritti sugli stessi.

Articolo 12

In caso di fusione tra due o più partiti che siano al Governo:

- se essi sono parte della stessa coalizione non sortiscono alcun effetto e le percentuali di voti dei partiti fusi insieme si assommano;

- se essi non sono parte della stessa coalizione fuoriescono dal Governo e quest'ultimo viene a perdere la percentuali di voti dei partiti che si vanno a fondere; il medesimo procedimento con perdita della percentuale di voti lo sortiscono le coalizioni non al Governo in caso di fusioni non interne alla coalizione.

Ordinanza Regia 4/2023

in materia di enti statali e privati

Articolo 1

Gli Enti di ogni genere creati in Centumcellæ si distinguono in Statali e Privati.

Articolo 2

Gli Enti Statali sono sotto il controllo dello Stato e devono sottostare alle disposizioni ed alle regolamentazioni di quest'ultimo. Il loro controllo è affidato all'Autorità competente per le materie ed i servizi trattati e la gestione può variare in funzione ai rapporti tra chi dirige l'attività e i diretti superiori.

Articolo 3

Gli enti privati non possono essere sottoposti a nessun tipo di ingerenza da parte dello Stato; essi devono attenersi alla Costituzione Regia, non possono quindi avere obiettivi avversi a quest'ultima né attuare azioni in avversione alla stessa.

Nessuna entità può praticare attività contrarie alle Leggi Ordinarie e al Codice Penale Regio.

Articolo 4

I cittadini che desiderano avviare un'attività privata possono richiedere l'apertura di una sede virtuale all'interno del forum Regia; tale sede è proprietà privata del titolare dell'attività che può dunque regolamentarla a sua discrezione.

Articolo 5

Un ente privato viene considerato abbandonato qualora:

- il proprietario lo abbandoni;

- il proprietario perda la cittadinanza;

- il proprietario sia passato a cittadinanza passiva, senza preavviso, da 3 mesi;

- non si palesino attività dell'ente da 3 mesi.

Articolo 6

Qualora un'attività Privata compia azioni o si faccia portatrice di politiche o situazioni che mettano in pericolo Centumcellæ, lo Stato può intervenire affinché il titolare attui correzioni tali da evitare rischi per la nazione; nel caso ch'egli rifiuti o non ne sia in grado, saranno le autorità ad apportare le correzioni necessarie ed in casi estremi a chiudere l'attività.

Articolo 7

Lo Stato può contrattare con un ente privato affinché quest'ultimo presti servizi alla nazione.

Articolo 8

Il cittadino che intende aprire un Ente Privato deve segnalarlo, a titolo informativo e per la tutela della sua proprietà, nell'apposita sede del Registro degli Enti Privati, preposta dalle istituzioni. In essa il proprietario deve indicare:

- la denominazione dell'ente;

- il nome o i nomi del o dei proprietario/i;

- l'attività che intende svolgere;

- eventuali regolamenti interni che intende far riconoscere dallo stato;

- se intende usufruire di una sede all'interno delle piattaforme virtuali imperiali;

- l'eventuale url del sito internet o altri contatti che intende rendere pubblici.

Cambi di gestione, per cessione o eredità o richiesta di appropriazione di ente abbandonato, vanno anch'essi segnalati nell'apposita sede.

Il medesimo procedimento va seguito per la variazione dei dati dell'ente.

Articolo 9

Lo Stato può verificare, anche su richiesta di un cittadino interessato, se un ente è abbandonato.

In tal caso lo Stato segnala pubblicamente che è in corso la procedura di verifica che avrà la durata di 1 (un) mese durante il quale potrà essere interrotta dal proprietario e durante il quale potranno pervenire richieste da parte di acquisizione da parte di cittadini interessati. Trascorso un mese l'ente può essere statalizzato o assegnato a un cittadino interessato o chiuso con conseguente archiviazione dell'eventuale sede virtuale.

Articolo 10

I regolamenti interni segnalati all'atto della comunicazione nel Registro degli Enti Privati avranno valore legale e potranno essere utilizzati in controversie giudiziarie; diversamente si farà riferimento solo a quanto sancito dal proprietario dell'ente o eventualmente a quanto riportato da Contratti Registrati.

Regolamenti non registrati non avranno quindi alcun valore ufficiale.

Ordinanza Regia 5/2023

in materia di nomine ministeriali

Articolo 1

In seguito all'insediamento di un nuovo Senato del Regno e l'elezione del nuovo Presidente del Senato del Regno vengono avviate le procedure per la nomina dei nuovi Ministri e del Giudice.

Articolo 2

Per ogni carica il Presidente del Senato del Regno apre, nell'apposita sede, un topic in cui i cittadini possono presentare la loro candidatura entro 10 (dieci) giorni; alla candidatura possono essere allegati programma, curriculum e intenzioni relative alla gestione della materia del Ministero che il cittadino ambisce ad ottenere e la sua disponibilità in proposito. I programmi devono rispettare la Costituzione, in caso contrario Il Sovrano può evidenziare i punti irrealizzabili in fase di candidatura. Coloro che si candidano alla carica di Giudice devono possedere i requisiti indicati nella Costituzione.

Articolo 3

Alla chiusura delle candidature, il Presidente del Senato del Regno procede aprendo i topic per la nomina dei Ministri, dove i Deputati dovranno esprimere la loro preferenza per un candidato; alla votazione per la nomina del Giudice partecipano anche i Gran Maestri. Dopo 10 giorni verrà nominato Ministro o Giudice il candidato con il maggior numero di voti.

Articolo 4

Se per una carica vi è un solo candidato, egli diviene automaticamente Ministro o Giudice.

Se per la carica di Giudice non vi sono candidature, tale compito viene assunto dalIl Sovrano finché non vi saranno candidature.

Se per un Ministero non vi sono candidature, per garantire il funzionamento dello stesso, la gestione viene provvisoriamente assunta dalIl Sovrano assistito dal Consiglio dei Gran Maestri finché non vi saranno candidature.

Articolo 5

I Ministri sono tenuti a far sì che nei limiti delle loro possibilità:

- si svolgano i compiti di base;

- si realizzi il programma da loro presentato;

- si svolgano i progetti che vengono loro commissionati dal Senato del Regno;

- si svolgano i progetti da loro proposti e approvati dal Senato del Regno.

Ogni attività può essere, dal Ministro, assegnata a cittadini interessati ad occuparsene o a gestirla. E' compito del Ministro assicurarsi del corretto e puntuale svolgimento delle attività e fornire un elenco delle attività relative al suo dicastero accompagnate dai nomi delle persone che se ne occupano. Il Ministro può segnalare eventuali difficoltà nello svolgimento o nel mantenimento di determinate attività, che possono dunque essere momentaneamente sospese.

Articolo 6

Il Senato del Regno, tramite votazione della durata di 10 giorni, può sfiduciare un Ministro su mozione di un Deputato o del Sovrano che devono illustrare le motivazioni di tale scelta. Un Ministro può essere altresì licenziato per assenza ingiustificata superiore a 1 mese.

Articolo 7

In caso di sfiducia o licenziamento o perdita di un Ministro, il Senato del Regno nomina un sostituto con le modalità già descritte.

Articolo 9

La nomina del Giudice avviene in contemporanea con quella dei Ministri, nei medesimi tempi e modi con le seguenti differenze:

- alla votazione partecipano anche i Gran Maestri;

- nel caso in cui non vi siano candidati tale compito viene assunto dal Sovrano finché non vi saranno candidature;

- in caso di parità tra due o più candidati, viene escluso chi abbia ricoperto la carica di Giudice nella legislatura precedente e viene eletto Giudice chi abbia ricoperto per più volte la carica di Giudice, ovvero di Ministro della Giustizia, ovvero di Presidente della Corte Costituzionale, ovvero di Giudice della Corte Costituzionale.

La prova d'idoneità prevista dalla Costituzione è sostenibile in qualsiasi momento della legislatura, facendone richiesta al Sovrano.

Qualora uno o più cittadini chiedano di essere sottoposti alla prova durante i 10 (dieci) giorni previsti per la presentazione delle candidature a Giudice, tale termine è prorogato per la durata utile all'espletamento e alla pubblicazione dei risultati della stessa, e alla conseguente candidatura presso il Senato del Regno, e comunque per non oltre 10 (dieci) giorni.

Ordinanza Regia 6/2023

in materia di istituzione della carica di Primo Ministro

Articolo 1

Il Primo Ministro è il capo del Governo, nomina e revoca i Ministri, dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, promuove e coordina l'attività dei Ministri e ne controlla l'operato, sul quale può intervenire e opporre il suo veto; presiede il Consiglio dei Ministri e ne fissa l'Ordine del Giorno; cura i vari aspetti della vita amministrativa del Regno di Centumcellæ.

Articolo 2

Il Sovrano nomina alla carica di Primo Ministro il candidato della Lista che ottiene la maggioranza alle elezioni. Nel caso di rifiuto o di impossibilità di quest'ultimo ad assumere la carica, diviene Primo Ministro la persona indicata come Vice Primo Ministro; nel caso anche quest'ultima sia impossibilitata o rifiuti, Il Sovrano provvederà a nominare un governo di transizione con il compito di organizzare, a un mese dal termine delle ultime, le nuove elezioni.

Articolo 3

Il Primo Ministro, una volta ricevuta la nomina ufficiale, provvederà a fare pervenire alIl Sovrano il nome dei Ministri del suo Governo entro tre giorni dalla nomina stessa. Il Primo Ministro può assumere provvisoriamente ad interim o stabilmente solamente un Ministero.

Articolo 4

Il numero dei Ministeri è determinato dalla Costituzione Regia e non può essere variato senza una votazione del Senato del Regno, e secondo le norme dell'Ordinanza Regia 2/2023, Legge sulle Competenze. Nel caso in cui durante la legislatura un ministero rimanga vacante, un ministro può assumerne la supplenza, temporaneamente, per un periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni non prorogabili, durante i quali il Primo Ministro si attiverà per cercare una persona idonea a ricoprire l'incarico di ministro presso il ministero vacante.

Nel caso di supplenza per revoca o dimissioni del Ministro, se il cittadino non ricopre già la carica di Ministro il periodo massimo di supplenza è di trenta (30) giorni, al termine dei quali deve essere nominato il nuovo Ministro.

Nel caso di supplenza per assenza, la supplenza assegnata ad un cittadino che non ricopre la carica di Ministro deve essere limitata al periodo di assenza, dichiarata, del Ministro. Il tempo massimo in cui una assenza prevede una supplenza è di tre (3) mesi. Scaduti i tre mesi o il tempo dichiarato dal Ministro assente, deve essere nominato un nuovo Ministro. La supplenza non comporta la nomina a Ministro.

Articolo 5

Nella nomina del Governo il Primo Ministro è tenuto a designare un eventuale sostituto tra i componenti del governo o della maggioranza ad esclusione del Presidente del Senato del Regno.

In caso di dimissioni, assenza prolungata o rimozione forzata del Primo Ministro ne assume la carica il sostituto.

Articolo 6

Il Primo Ministro può essere rimosso dal Senato del Regno con la maggioranza dei voti in caso di assenteismo o incapacità di assolvere il proprio compito. In tal caso gli subentra nella carica il sostituto nominato in precedenza.

Se anche questi dà successivamente le dimissioni o viene rimosso, la sua carica viene revocata e rimessa nelle mani del Sovrano o di una persona da lui delegata, che svolgerà le funzioni di Primo Ministro per il tempo necessario allo svolgimento di nuove elezioni anticipate.

L'iter per la sfiducia del Primo Ministro sia conforme a quanto previsto dalla Ordinanza Regia 7/2023 sulla caduta del governo.

Articolo 7

A metà mandato il Governo, nella persona del Primo Ministro, è tenuto a pubblicare una relazione dove, informato dai Ministri, illustra il lavoro svolto in ogni Ministero di sua competenza e quanto realizzato del programma per cui è stato eletto.

Il Sovrano deve invece presentare un resoconto informativo in cui espone, ove possibile, l'operato dei Ministeri di sua competenza.

Entrambe le operazioni debbono ripetersi a fine mandato: nel caso in cui nel resoconto del Governo compaiano informazioni palesemente false è possibile segnalarlo al Sovrano, il quale può chiedere delucidazioni ufficiali al Primo Ministro.

Ordinanza Regia 7/2023

in materia di caduta del Governo

Capo I

Cause dovute al Senato del Regno

Articolo 1

Il Governo termina il suo operato contemporaneamente con la chiusura del Senato del Regno al termine della legislatura, ovvero dopo 6 mesi dalle avvenute elezioni. Le modalità di proroga di tale termine sono specificate nella Costituzione, nel Capo dell'Ordinamento riguardante il Governo.

Articolo 2

In caso di scioglimento anticipato del Senato del Regno, anche il Governo termina il suo operato.

Articolo 3

Il Senato del Regno può, tramite votazione, decretare la caduta del Governo. Tale possibilità assume il nome di voto di sfiducia. La proposta del voto di sfiducia deve essere proposta al Presidente del Senato del Regno da almeno 5 (cinque) deputati, motivata in maniera esauriente.

Le motivazioni che possono essere portate all'attenzione del Presidente del Senato del Regno per proporre il voto di sfiducia devono basarsi su:

- inattività dei ministeri;

- incompetenza della squadra di governo;

- comportamenti non consoni del Primo Ministro e del Vice Primo Ministro.

Tali motivazioni non devono essere generiche ma devono riportare i dati e i fatti in questione.

Prima di aprire la discussione, il Presidente del Senato del Regno informa il Sovrano e il Primo Ministro della richiesta ricevuta. Le motivazioni devono essere esposte in Senato del Regno affinché anche il Governo ne possa prendere visione. Al Governo viene concesso un periodo non inferiore ai 10 (dieci) giorni per rispondere ed eventualmente giustificarsi presso il Senato del Regno. Scaduto il termine dei 10 giorni, qualora i 5 parlamentari non siano stati convinti dalle giustificazioni portate dal Governo, la proposta di sfiducia viene messa ai voti. La sfiducia diviene effettiva solo in caso si raggiunga la maggioranza dei voti favorevoli dei membri del Senato del Regno, ovvero 6 (sei) voti. La sfiducia non può essere riproposta prima che dall'avvenuta votazione sia trascorso un periodo non inferiore ai 30 (trenta) giorni.

Articolo 4

Qualora il Senato del Regno approvi la sfiducia al Governo, questo rimane in carica, per svolgere la normale amministrazione, sino alle elezioni anticipate, che devono avvenire dopo 1 (un) mese dalla sfiducia.

Capo II

Cause dovute al Governo

Articolo 1

Il Governo cessa il suo operato nel caso, dopo le dimissioni o il licenziamento del Primo Ministro, anche il sostituto, il vice Primo Ministro, decide di dimettersi o viene destituito dal Senato del Regno o dal Sovrano.

In tale caso ad assumere la carica di Primo Ministro dovrà essere il Sovrano o una persona da lui nominata, con l'incarico di portare la nazione alle elezioni e di svolgere la normale amministrazione.

Articolo 2

In caso di inadempienza, oppure se si verifica una assenza ingiustificata per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni di più ministri, o se le attività ministeriali non vengono monitorate e seguite con costante attenzione, vale a dire se più ministeri rimangono inattivi per più di 30 (trenta) giorni, il Sovrano può decretare la caduta del Governo e le elezioni anticipate. Sarà comunque buona cosa prima di decretare una decisione così drastica, favorire un rimpasto all'interno del Governo o nuove nomine ministeriali, oppure interpellare il Senato del Regno, per un eventuale voto di sfiducia.

Capo III

Cause dovute ai Partiti e alla situazione politica

Articolo 1

Il Governo cade se uno o più partiti della coalizione che ha ottenuto la maggioranza alle elezioni escono dalla stessa procurando una perdita di voti tale che la coalizione perde la maggioranza acquisita. Non rientrano in questa procedura i partiti che cessano di essere attivi.

Capo IV

Considerazioni

Articolo 1

Per quanto possibile è preferibile che il Governo cerchi di sostituire gli eventuali Ministri assenti o incompetenti, per evitare di porre l'istituzione governativa in cattiva luce, poiché l'eventuale caduta del Governo, in qualsiasi modo essa avvenga, è una pessima pubblicità per la nazione e per la sua vita politica.

Articolo 2

Si invitano tutte le istituzioni che hanno una parte nella possibilità di decretare la caduta del Governo, a cercare prima eventuali soluzioni alternative, di concerto con le forze politiche e tra di loro.

Articolo 3

Alla sfiducia dell'intero Governo si preferisca la rimozione dei singoli ministri; si cerchi sempre il dialogo tra forze politiche contrapposte e si eviti di utilizzare l'arma rappresentata nella presente legge per scopi personali o per favorire la propria parte politica.

Ordinanza Regia 8/2023

in materia di gestione delle attività statali

Articolo 1

L'amministrazione delle attività imperiali statali è affidata al Senato del Regno, limitatamente alle materie di sua competenza, che delibera nell'apposita sede e nomina i funzionari ogni 6 (sei) mesi.

Articolo 2

Le attività imperiali vengono inserite nell'apposito Elenco Attività Nazionali, pubblicato anche presso il Senato del Regno, suddivise nelle materie identificate dalla Costituzione, e si dividono in:

- Primarie: attività necessarie per il funzionamento della nazione.

- Secondarie: attività il cui svolgimento è legato alla disponibilità dei cittadini.

Articolo 3

Le attività primarie di competenza del Senato del Regno sono:

- il controllo del corretto funzionamento delle istituzioni;

- i controlli relativi a scadenze e procedure legali di cittadinanze, partiti e enti privati;

- l'aggiornamento della storia e dell'enciclopedia Regia;

- l'organizzazione e l'onoramento delle ricorrenze e festività imperiali;

- la comunicazione periodica delle notizie alla cittadinanza;

- l'aggiornamento dei contenuti del sito Regia e del forum Regia.

Articolo 4

I funzionari vengono nominati con l'insediamento di un nuovo Senato del Regno. Le procedure di nomina vengono avviate, in contemporanea a quella della nomina del Giudice, dal Presidente del Senato del Regno nel seguente modo:

- apertura, nell'apposita sede e per ogni attività, di un topic in cui i cittadini possono presentare la loro candidatura entro 7 (sette) giorni; alla candidatura possono essere facoltativamente allegati programma, curriculum, disponibilità e intenzioni relative all'attività che si intende svolgere;

- apertura, nell'apposita sede e per ogni attività, della votazione per la nomina dei funzionari della durata di 7 (sette) giorni, in cui i Deputati devono esprimere la loro preferenza.

Al termine della votazione l'attività viene affidata al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; nel caso in cui vi sia un solo candidato esso diviene automaticamente funzionario con la chiusura delle candidature.

Qualora nel corso della legislatura pervengano richieste di assegnazione di Attività Secondarie, si segue la procedura di cui ai commi precedenti, ma i termini sono fissati in 24 (ventiquattro) ore per la presentazione delle candidature e in 3 (tre) giorni per l'eventuale votazione.

Articolo 5

Se per le Attività Primarie non vi sono candidati, al termine dell'assegnazione delle altre attività si procede nel seguente modo:

- si prende in esame la lista di tutti i Gran Maestri e i Nobili dalla quale vengono depauperati tutti coloro che ricoprono già un incarico di funzionario o di Giudice o di Presidente del Senato del Regno; i rimanenti hanno 5 (cinque) giorni per candidarsi, a loro scelta, a una delle attività Primarie rimaste vacanti;

- se al termine di tale scadenza vi è almeno un candidato si procede come sopra; se non vi sono candidati viene aperta una votazione con la candidatura di tutti i cittadini in questione. Le votazioni per le attività Primarie vacanti, effettuate con quest'ultima modalità devono svolgersi una successivamente all'altra, togliendo dai candidati coloro che vengono via via eletti nella votazione precedente, ed hanno anch'esse una durata di 7 (sette) giorni;

- se la seconda tornata si conclude con la parità tra due o più candidati, si procede ad un ballottaggio tra essi della durata di 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali è nominato Funzionario il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei voti;

- se al termine del ballottaggio sussiste la parità tra due o più candidati, o comunque se non vi sono cittadini appartenenti ai Gradi citati senza attività, viene eseguita la medesima procedura con la candidatura automatica di tutti i possessori dei gradi indicati, che hanno una sola attività, Sovrano incluso e lo stesso procedimento viene ripetuto considerando chi ha il minor numero di attività.

Un cittadino può comunque rifiutare l'assegnazione di un'attività; il rifiuto e il mancato svolgimento di attività nel corso di una o più legislature, in negativo, e lo svolgimento di una o più attività, in positivo, potranno influire sul Grado del cittadino.

Articolo 6

La nomina del Giudice avviene in contemporanea con quella dei funzionari, nei medesimi tempi e modi con le seguenti differenze:

- alla votazione partecipano anche i Gran Maestri;

- nel caso in cui non vi siano candidati tale compito viene assunto dal Sovrano finché non vi saranno candidature;

- in caso di parità tra due o più candidati, viene escluso chi abbia ricoperto la carica di Giudice nella legislatura precedente e viene eletto Giudice chi abbia ricoperto per più volte la carica di Giudice, ovvero di Ministro della Giustizia, ovvero di Presidente della Corte Costituzionale, ovvero di Giudice della Corte Costituzionale.

La prova d'idoneità prevista dalla Costituzione è sostenibile in qualsiasi momento della legislatura, facendone richiesta al Sovrano. Qualora uno o più cittadini chiedano di essere sottoposti alla prova durante i 7 (sette) giorni previsti per la presentazione delle candidature a Giudice, tale termine è prorogato per la durata utile all'espletamento e alla pubblicazione dei risultati della stessa, e alla conseguente candidatura presso il Senato del Regno, e comunque per non oltre 7 (sette) giorni.

Articolo 7

Nel caso in cui non vi siano cittadini disponibili ad occuparsene, le Attività Secondarie possono essere sospese per 2 (due) legislature. Dopo 3 (tre) legislature le attività Secondarie non svolte possono essere depennate dall'Elenco Attività Nazionali ed essere privatizzate.

In tal caso viene aperto un bando per richiedere la proprietà dell'attività dove i cittadini interessati hanno 10 (dieci) giorni di tempo per presentare la propria richiesta. In caso di più richiedenti vengono privilegiati, nell'ordine:

1) grado;

2) possedimento e data di emissione di una Tessera d'Identità valida ovvero non scaduta;

3) data di inizio cittadinanza.

Qualora non vi siano interessati, il bando viene prolungato di 1 (un) mese, nel corso del quale l'attività potrà essere affidata al primo cittadino interessato. In assenza di interessati sarà possibile considerare chiusa l'attività, con conseguente smantellamento di sedi e piattaforme ad essa correlate.

Articolo 8

Un funzionario può essere licenziato:

- tramite votazione della durata di sette (7) giorni del Senato del Regno, su mozione di un Deputato o del Sovrano che devono illustrare le motivazioni di tale scelta;

- assenza ingiustificata superiore a 1 mese.

E' possibile candidarsi ed ottenere la gestione di più attività e candidarsi in ogni momento ad occuparsi di un'attività vacante. Nel caso in cui vi siano interessati nel corso di una legislatura, essi devono richiedere al Presidente del Senato del Regno l'avviamento delle candidature per la nomina del funzionario, che dovranno seguire le procedure già descritte.

Articolo 9

Un funzionario può avvalersi della collaborazione dei cittadini per la gestione dell'attività affidatagli. I cittadini possono presentare idee o modifiche relative a un'attività nella sede relativa alla materia in cui è stata collocata l'attività in questione, in cui sarà possibile discuterne. Nel caso in cui la proposta ottenga il benestare del funzionario, il vaglio legale e costituzionale del Giudice e il nulla osta delIl Sovrano, che verifica non vi siano controindicazioni per la nazione, il cittadino propone una relazione da presentare al Senato del Regno. Il Senato del Regno, nell'apposita sede, deciderà se approvare la proposta.

Con lo stesso sistema, eccezion fatta per il benestare del funzionario, è possibile inoltre presentare al Senato del Regno:

- Progetti: progetti a termine, inerenti alle materie di competenza del Senato del Regno;

- Attività: nuove attività da inserire tra quelle Primarie o Secondarie.

E' fatto d'obbligo per il/i propositore/i mettersi a disposizione per lavorare alla realizzazione o al funzionamento di quanto da lui promosso.

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