Decretale Regia 1/2023

01.05.2023

Decretale regia 1/2023

in materia di successione al trono

Noi Manuel Maria 

Re di Centumcellæ, Duca di Dontellini, Signore di Manduria,

Granduca di Corniculum e Duca delle Nuove Sicilia

per grazia di Dio e per diritto ereditario,

Capo della Casa Reale Gregori e Generale Gran Maestro dell'OPMVM


In virtù dei poteri conferiti dalla Costituzione vigente,

Considerando le disposizioni legislative-amministrative del Regno di Centumcellæ,


ORDINIAMO


Articolo 1

Qualora il Sovrano venga meno, decida di abdicare al trono o di lasciare definitivamente il Regno o perda il titolo per sentenza penale, gli succede la persona da Lui stesso designata attraverso un comunicato regio pubblico.

Articolo 2

La persona designata a succedere al Sovrano deve giurare fedeltà alla Costituzione e al Regno di Centumcellæ.

Dopo il giuramento gli spetta di diritto i titoli legati all'Ufficio Regio e i poteri connessi alla carica di Capo dello Stato.

Articolo 3

Nel caso in cui il Sovrano non designi un successore o non vi siano eredi maschi in linea di successione, la nomina del nuovo Sovrano spetta alla nobiltà tutta del Regno. Il periodo compreso tra l'abdicazione o la fine del regno di un Sovrano e la intronizzazione del suo successore viene definito "Periodo di Reggenza".

Articolo 4

Durante la Reggenza i poteri propri del Sovrano vengono affidati all'erede al trono coadiuvato dal Consiglio dei Gran Maestri.

Articolo 5

La candidatura al trono è libera e aperta a tutti coloro che soddisfano i requisiti minimi. Tali requisiti sono:

- essere cittadini regi da almeno 5 anni, e avere il grado minimo di Conte;

- non essere mai stati condannati per i reati previsti dal Codice Penale; non viene considerata valida l'eventuale grazia ottenuta;

- non essere stati condannati per qualsiasi reato per un periodo pari a 2 anni prima dell'entrata in vigore della presente decretale regia.

Ogni candidatura deve essere presentata entro 20 (venti) giorni dall'apertura delle candidature presso la sede indicata.

Qualora si presenti un solo candidato costui diventa di fatto Sovrano, e deve giurare come previsto dall'art. 2.

Articolo 6

Succede al Sovrano il candidato nobile che avrà ottenuto un numero di voti pari ad almeno i 2/3 del totale dei voti dopo la prima votazione.

Qualora non si raggiunga tale quota, si procede con una seconda votazione, dopo 15 (quindici) giorni, con una lista ridotta ai 3 (tre) candidati più votati nella lista precedente, nel caso la lista ne preveda più di tre.

In seguito alla seconda votazione, per la quale sono necessari ancora i 2/3 dei voti, nel caso non si raggiunga tale quota, si procede dopo 15 (quindici) giorni con la terza votazione, con lista ridotta ulteriormente a due (2) candidati, dalla quale risulta eletto il candidato che ottiene il 50% + 1 dei voti.

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede dopo 15 (quindici) giorni con la quarta e ultima votazione, dalla quale risulta eletto colui che ottiene la maggioranza semplice dei voti. Egli può assumere la carica e salire al trono dopo avere giurato fedeltà alla Costituzione e al Regno.

Ogni votazione deve avere una durata di 15 (quindici) giorni. I risultati di ogni elezione devono essere comunicati pubblicamente.

Articolo 7

Nel caso in cui il Sovrano si assenti, senza darne comunicazione, per un periodo maggiore di 10 (dieci) giorni, il Consiglio dei Gran Maestri ha il dovere di ricercare contatti o notizie circa la sua situazione. Nel caso in cui, dopo 60 (sessanta) giorni non si ottengano notizie di alcun genere circa la situazione dell'Imperatore, ha inizio il periodo di Reggenza. Dopo un periodo di altri 4 (quattro) mesi, se ancora persiste l'assenza di notizie circa il Sovrano, la Reggenza dà avvio alle operazioni per la successione al trono, secondo quanto indicato dalla presente legge. Qualora invece si ottengano notizie del Sovrano, anche per tramite della Sovrana consorte, con il suo consenso esplicito si può dare avvio alla Reggenza, che termina con il ritorno del Sovrano.

Durante la Reggenza il Sovrano viene sostituito da un Reggente, la cui nomina è stata comunicata in precedenza dal Sovrano al Consiglio dei Gran Maestri. Qualora esso non sia stato indicato, la carica viene affidata ad uno dei Gran Maestri, secondo l'anzianità di nomina.

Il Reggente entrando in carica deve dimettersi da altre cariche che già ricopre e rescindere l'eventuale iscrizione a movimenti o partiti.

Egli esercita tutti i poteri spettanti all'Imperatore e previsti dalla Costituzione e dalle leggi Ordinarie, tranne la facoltà di dichiarare Guerra.

Articolo 8

In caso di abdicazione al trono, rescissione della cittadinanza o perdita del titolo per sentenza penale sarà onere del Sovrano uscente far pervenire al suo successore tutto il materiale, le indicazioni e le credenziali legate alla carica e alle funzioni del Sovrano e alla gestione degli strumenti e delle piattaforme regie.

Negli altri casi tale compito può essere affidato alla consorte del Sovrano uscente a condizione che:

- sia regia;

- abbia ottenuto dal Sovrano il titolo puramente simbolico di Sovrana Consorte;

- abbia giurato fedeltà alla Costituzione.

Diversamente è compito del Sovrano in carica fornire, preventivamente, al Consiglio dei Gran Maestri, indicazioni sulle modalità di assolvere tale adempimento per ogni evenienza.

Il titolo di Sovrana Consorte è incompatibile con l'appartenenza a un partito e decade su richiesta del Sovrano o con la perdita della cittadinanza.


Così è stato deciso da Noi,

vostro indegno Sovrano,

in Centumcellaæ, addì 1 Maggio 2023

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